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DEDUCCIONES RENTA 2023-2024
Juan Carlos Gimeno Núñez
,
6
de
May
,
2020
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1) Para el tratamiento y cuidado de las personas afectadas por enfermedades crónicas de alta complejidad y las denominadas «raras».- 100€. En el supuesto de que se trate de una familia numerosa o monoparental, la deducción será de hasta 150 euros.

2) Destinados al tratamiento y cuidado de personas diagnosticadas de daño cerebral adquirido o de la enfermedad de alzhéimer.- 100€. En el supuesto de que se trate de una familia numerosa o monoparental, la deducción será de hasta 150 euros.

3) Derivados de la adquisición de productos, servicios y tratamientos vinculados a la salud bucodental de carácter no estético.- 30% de los gastos generados. (Máximo: 150€).Relacionados con la atención a personas afectadas por cualquier patología relacionada con la salud mental.- 30% de los gastos generados. (Máximo: 150€).

Destinados a la adquisición de cristales graduados, lentes de contacto y soluciones de limpieza.- 30% de los gastos generados. (Máximo: 100€).

Ojo no deducibles los pagos en efectivo.

Si eres jubilado/pensionista y realizaste el trámite entre 2016 y 2021
Juan Carlos Gimeno Núñez
,
6
de
May
,
2020
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Puedes solicitar el reconocimiento del complemento por maternidad en tu pensión ya que de 2016 a 2021, estuvo vigente el complemento de maternidad, medida que excluyó a los hombres en situaciones comparables a las de las mujeres. Recordemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2019 estimó el complemento de maternidad como discriminatorio y contrario a la directiva europea en materia de igualdad, obligando a España a modificar su normativa.

Este complemento consistía en añadir un porcentaje a la pensión (un 5 % por 2 hijos; un 10 %, por 3 hijos; un 15 %, por 4 hijos). El INSS no reconocía de oficio a los padres el derecho al complemento, por lo que éstos tenían que reclamarlo vía administrativa o judicial. Por tanto, éste se debe abonar desde la fecha la jubilación ,en el intervalo de 2016 A 2021, es decir, se puede recuperar todo el complemento desde el día de la fecha de la pensión, con los atrasos correspondientes. Adicionalmente, los padres que tienen que reclamarlo judicialmente, pueden solicitar una indemnización complementaria por su denegación, por reparación del posible daño causado.

La Spagna è l'unico paese europeo che non ha esenzioni IVA per le aziende più piccole
Raquel Benavides
,
19
July
,
2020
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La Spagna è l'unico paese europeo che non ha esenzioni IVA per le aziende più piccole. Il resto delle economie europee stabilisce soglie di fatturazione in modo che le aziende più piccole che sono al di sotto di esse evitino gli ostacoli burocratici della dichiarazione dell'imposta. Per evitare costi amministrativi e di conformità, il resto dei paesi europei ha queste soglie per l'esenzione dall'IVA. Se un'impresa è al di sotto di una certa soglia di reddito annuo, non è tenuta a partecipare al regime IVA. Il Regno Unito ha la soglia di esenzione IVA più alta, a 95.538 euro. Seguono Svizzera e Francia, con 93.414 euro e 85.800 euro. La Spagna è l'unica economia europea che non ha una soglia, il che significa che tutte le aziende sono nel sistema dell'IVA.

Limitazioni ai pagamenti in contanti
Gonzalo Romero Soler
,
14
July
,
2020
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La Legge 11/2021 sulle misure per prevenire e combattere le frodi fiscali pubblicata nella BOE il 10 luglio, modifica l'articolo 7 della Legge 7/2012 che regola le limitazioni ai pagamenti in contanti per determinate operazioni.

La legge stabilisce che le operazioni, di importo pari o superiore a 1.000 euro (precedentemente 2.500 euro) o controvalore in valuta estera, nelle quali una delle parti agisca in qualità di imprenditore o professionista, non possono essere pagate in contanti.

Tuttavia, l'importo di cui sopra sarà di € 10.000 (in precedenza € 15.000) quando il pagatore è una persona fisica che giustifica di non avere il proprio domicilio fiscale in Spagna e non agisce come imprenditore o professionista.

Tale limitazione si applicherà a tutti i pagamenti effettuati dopo l'entrata in vigore della norma (a partire dall'11 luglio 2021), anche se riferiti ad operazioni disposte anteriormente alla costituzione della limitazione.

La Legge 11/2021 modifica anche la disciplina del procedimento sanzionatorio del regime di limitazione del pagamento in contanti, stabilendo alcune specialità.

Tra le novità, si evidenzia che, una volta notificata la proposta di delibera, il versamento volontario in qualsiasi momento prima della notifica della delibera finale comporterà una riduzione del 50% dell'importo della sanzione, e la rinuncia a contestare.

Le modifiche del procedimento sanzionatorio saranno applicabili ai procedimenti che avranno inizio dall'11 luglio 2021.

Fermo restando quanto sopra, alle sanzioni richieste prima dell'11 luglio si applicherà la nuova riduzione della sanzione per il pagamento volontario, purché non appellate e non abbiano acquisito consistenza. A tal fine, l'Amministrazione competente provvederà a rettificare le suddette sanzioni.

La suddetta riduzione sarà altresì applicata, qualora concorrano le seguenti circostanze:

a) Che, a partire dall'11 luglio 2021 e anteriormente al 1° gennaio 2022, l'interessato attesti davanti all'Amministrazione competente il ritiro del ricorso proposto avverso la sanzione. Tale accreditamento sarà effettuato con il documento di recesso che è stato presentato all'organo competente per l'esame del ricorso.

b) Che entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 62 della Legge Tributaria Generale 58/2003, aperto con la comunicazione che l'Amministrazione effettua a tal fine dopo l'accreditamento di detto ritiro, sia effettuato il pagamento dell'importo residuo della sanzione .

Per qualsiasi domanda o chiarimento potete contattare il nostro ufficio.

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